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La sicurezza dell’ascensore (la UNI EN 81-80) - Parte prima

L'Italia ha più ascensori di qualsiasi altro paese al mondo,ne esistono 830.000 circa, ed è l’impianto più sicuro e utilizzato nel condominio contro i 700.000 americani e i 610.000 cinesi. Può sembrare incredibile, visto il rapporto con il numero di abitanti di quegli stati, ma è così. In Italia ci sono più palazzine e meno villette che nel resto d'Europa, e probabilmente del mondo, sono state emanate leggi per eliminare le barriere architettoniche, esiste una produzione di altissimo livello commerciale e tecnologico che riguarda la componentistica.

Totale impianti in servizio 830000 circa:


Da quando è apparso il 1° ascensore moderno per il trasporto passeggeri il 23/03/1857 a New York.

Ci sono voluti ancora 9 anni per introdurre l’ascensore Oleodinamico che ha sostituito quasi completamente quello a fune avvolta su tamburo rotante e altri 13 anni per introdurre quello elettrico.

Negli ultimi 150 anni la tecnologia degli ascensori ha fatto dei progressi eccezionali. La caduta della cabina per rottura delle funi di trazione non si verifica più vista la dotazione dei cavi multipli d’acciaio dei moderni ascensori.

E l’entrata in vigore della normativa 95/16/CE della Comunità Europea recepita dallo Stato Italiano con il DPR. n. 162/99 ha rivoluzionato il modo di garantire l’idoneità agli impianti.

Possiamo dividere gli impianti di ascensori in 2 categorie:

Ascensori elettrici Ascensori oleodinamici

Elementi fondamentali:


- motore; - pompa;

- argano; - centrale oleodinamica;

- pistone;

- funi; - funi, se presenti;

- quadro di manovra; - quadro elettrico di manovra;

- le sicurezze; - le sicurezze;

- paracadute; - paracadute, se presente;

- limitatore di velocità. - la valvola di blocco.

Nella comparazione è evidente che alcuni elementi sono comuni ad entrambi i tipi di impianto.

Visto che non abbiamo la possibilità di entrare nel merito di ciascun elemento costitutivo, ci limitiamo a fornire le indicazioni più importanti.

L’entrata in vigore del DPR. n. 162 del 16/04/99 rivoluziona il monopolio dell’amministrazione pubblica sui collaudi degli ascensori e le verifiche periodiche successive che erano regolate da una legge numero 1415/1942.

Il DPR 162/99 è il regolamento per l’attuazione della direttiva europea 95/16/CE del 29 giugno 1995.

Il campo di applicazione del DPR 162/99 è per gli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, di nuova installazione, e ai componenti di sicurezza utilizzati in tali ascensori come specificato nell’allegato IV del DPR 162/99.

Vediamo le figure coinvolte:

   1.

      proprietario o legale rappresentante dell’impianto;
   2.

      costruttore, installatore/manutentore dell’impianto;
   3.

      organismi notificati.

1) Il proprietario o legale rappresentante nel condominio (amministratore) deve:

   1.
          *

            informare il Comune competente per territorio o la provincia entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di conformità dell’impianto, rilasciata dall’installatore;
          *

            comunicare al Comune competente per territorio o alla provincia la messa in esercizio dell’impianto.

2) Il Comune entro 30 giorni assegna all’impianto un numero di matricola che comunica al legale rappresentante e contemporaneamente all’Ente certificatore per le verifiche periodiche.

3) La comunicazione del numero di matricola che il Comune ha spedito deve essere allegata al libretto dell’impianto unitamente alla copia della richiesta inviata al Comune.

4) La comunicazione di messa in esercizio inviata al Comune deve contenere:

    *

      l’indirizzo dello stabile in cui è installato l’impianto;
    *

      la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate ed il tipo di azionamento dell’impianto;
    *

      il nominativo o la ragione sociale dell’installatore, dell’ascensore o del costruttore del montacarichi, ai sensi dell’art. 2, comma 2, DPR 24/07/1996 n. 459;
    *

      copia della dichiarazione di conformità come stabilito dall’art. 6, comma 5, DPR 162/99;
    *

      indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 46/90, a cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto;
    *

      indicazione del soggetto che ha accettato l’incarico di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, come stabilito dall’art. 13, comma 1, DPR 162/99.

L’ufficio del Comune competente, acquisita la documentazione, assegna all’impianto, entro 30 giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante, contestualmente informando la ditta scelta per effettuare la certificazione per l’effettuazione delle verifiche periodiche.

La comunicazione del numero di matricola ricevuta dal Comune deve essere conservata insieme alla copia della richiesta stessa, nel libretto dell’impianto.

Altre importanti innovazioni a norma degli art. 13 e 14 del DPR 162/99 sono le visite ispettive.

I soggetti abilitati alle verifiche periodiche sono:

tecnici laureati in ingegneria;

l’ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente per il territorio;

l’ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21/01/1994 n. 61 attribuiscono ad essa tale competenza.

Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario ed alla ditta che effettua la manutenzione dell’impianto, il verbale con l’esito.


VISITE PERIODICHE

Sono eseguite ogni 2 anni per verificare l’efficienza e la sicurezza di esercizio

Dell’impianto.

Le visite possono presentare:

a) esito positivo: con prescrizione;

b) esito negativo: senza prescrizione.

caso a): l’impianto può rimanere in esercizio purché si ottemperi alle prescrizioni riportate sul verbale.

caso b): l’impianto non può rimanere in esercizio. L’ente incaricato alla verifica deve comunicare l’esito negativo al Comune in cui è installato l’impianto per i provvedimenti di competenza.


VISITE STRAORDINARIE

Vengono effettuate nei seguenti casi:

1) quando il verbale della visita periodica dell’impianto ha esito negativo dopo aver rimosso le cause dall’impianto indicate nel verbale;

2) incidenti di naturale luogotenenza, se non seguiti da infortunio.

3) modifiche effettuate all’impianto riguardanti la velocità, la portata, il corso o il tipo di azionamento (idraulico- elettrico)

4) sistemazione dei seguenti elementi:

argano centralina oleodinamica, cabina con la sua intelaiatura, quadro elettrico di manovra, gruppo cilindro-pistone, le difese del vano,componenti principali, che contribuiscono alla sicurezza

L’Ufficio Comunale a norma dell’art. 14, comma 1 del DPR. n 162/99 dispone il fermo dell’impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole.

Controllo di manutenzione

L’art. 15 del DPR 162/99 regola come deve essere effettuata la manutenzione.

Il certificato di abilitazione deve essere rilasciata a persona o ditta specializzata dal Prefetto, a seguito dell’esito favorevole della prova teorico – pratica da sostenere di fronte ad apposita commissione esaminatrice come stabilito dagli artt. 6-7-8-9-10 del DPR. n. 24/12 n. 1767.

E’ fatto divieto di usare ascensori e montacarichi ai minori di anni 12 se non accompagnati da persona di età maggiore.

E’ vietato l’uso di ascensori e cabine multiple a moto continuo alle persone prive di vista, con handicap agli arti e ai minori di 12 anni se non accompagnati da adulti.

responsabilità del proprietario dell'impianto e dell'amministratore

La responsabilità del proprietario, e di conseguenza dell’amministratore dove è installato un ascensore, fa capo all’art. 1713 c.c. sulle disposizioni del mandato. Per quanto riguarda la manutenzione del condominio, è responsabile dei danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei poteri attribuitigli e in genere di qualsiasi adempimento degli obblighi regolamentari. Cass. Civ. Sez. II sent. N. 8804 del 20/08/1993.

In base all’art. 1129 c.c. chiunque sia preposto all’amministrazione di uno stabile e ne curi le relative incombenze nè assume la responsabilità, per cui si tratta di una figura di fatto. Quindi ai fini della normativa P.S. art. 62 ultimo comma T.U.P.S. deve intendersi amministratore non solo quello indicato dall’articolo 1129 c.c.

Pertanto l’amministratore se trattasi di opere urgenti e indifferibili deve applicare l’art. 1135 c.c. L’amministratore è obbligato all’osservanza delle norme della ex. legge n. 626/94.

A norma del ex dlgs. 494/96 anche il Committente, oltre all’appaltatore, è responsabile della sicurezza del lavoro nel cantiere. L’appaltatore deve consegnare all’amministratore un documento sulla valutazione dei rischi.


Fine parte prima
Scritto da ing. Francesco Burrelli x Anaci Piemonte
Coordinatore Tecnico Centro Studi Nazionale



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Fonte: Anaci Piemonte - www.anaci.piemonte.it
News inserita il 29/04/2011 12:49:19 | News letta 1592 volte
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