Ritenuta del 10% sui bonifici per spese di ristrutturazione e risparmio energetico
Con l’approvazione della manovra correttiva dal 01.07.2010 sui pagamenti relativi sotto indicati verrà operata una ritenuta del 10%; la ritenuta verrà effettuata dalla banca/posta che la verserà all’erario.
Per il contribuente persona fisica che paga queste spese nulla o quasi cambia.
Cosa cambia
Nella sostanza ipotizziamo un contribuente debba pagare una fattura di 1.000 euro + iva ad un ditta artigiana che gli ha sostituito la caldaia o gli ha fatto il “cappotto” dell’abitazione e che voglia usufruire delle detrazioni fiscali del 36% o del 55%
Ipotizziamo la fattura sia la seguente 1.000 di imponibile + 100 di IVA (spesso viene applicata aliquota iva al 10%), per un totale di 1.100 euro.
Il contribuente si recherà in banca per fare il bonifico e quando chiederà alla banca di indicare la legge del 36% (L.449/97) o del 55% (L.296/2006) la banca stessa a partire dal 1° luglio 2010, le banche e Poste Italiane S.p.a., effettuerà una trattenuta del 10% sull’imponibile della fattura (100 euro nel caso indicato) e verserà alla ditta artigiana euro 1.000,00 e 100 euro li verserà allo stato con causale ritenuta d’acconto.
Ritenuta del 10%
- Spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio,
- spese per interventi di risparmio energetico.
Le banche o le Poste dovranno
- operare, all’atto dell’accreditamento dei pagamenti, le ritenute d’acconto, con obbligo di rivalsa;
- effettuare il relativo versamento utilizzando il modello F-24;
- rilasciare la certificazione delle ritenute d’acconto eseguite al beneficiario stesso;
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la ritenuta del 10% deve essere applicata a titolo di acconto d’imposta da banche e Poste Italiane sui bonifici relativi a pagamenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, e deve essere calcolata sull’importo scorporato dell’IVA.
Al fine di evitare errori si consiglia i contribuenti che devono effettuare questi pagamenti di recarsi in banca muniti della fattura ricevuta dalla ditta edile o dal professionista
Cosa cambia nei pagamenti ai professionisti e artigiani in casi particolari
Chi vuole usufruire delle detrazioni sulle ristrutturazioni edili o sul risparmio energetico non dovrà più pagare le fatture dei professionisti o delle imprese al netto dell’eventuale ritenuta d’acconto del 20% o del 4% (ritenuta applicata solo dai condominii per le prestazioni di servizi) , in quanto la normativa speciale relativa alla nuova ritenuta del 10%,operata dalla banca, prevale su quella generale.
Esempio
Per fare un semplice esempio se un ingegnere esegue delle prestazioni per il risparmio energetico e fa la relativa parcella soggetta a ritenuta del 20% ad una ditta, quest’ultima non dovrà considerare la ritenuta del 20%, ma dovrà recarsi in banca e fare il bonifico per l’importo totale della fattura, senza fare alcuna ritenuta; sarà la banca ad operare sulla parcella dell’ingengere la ritenuta del 10%.
Fatturazione dei professionisti
I committenti devono comunicare a chi esegue i lavori, che hanno intenzione di fruire dell’agevolazione fiscale del 36 o del 55 per cento. In questo modo il professionista non emetterà la fatture indicando la ritenuta d’acconto (anche se dirette ad aziende) ma indicherà solo a fine fattura la seguente dicitura
N.B. Il corrispettivo della presente fattura sarà assoggettato a ritenuta d’acconto del 10% da parte della banca (D.L. 78/2010).
DG studio DEGRASSI Gessi x www.studiofonzar.com
Condividi su Facebook Fonte: www.studiofonzar.comNews inserita il 05/08/2010 12:35:00 |
News letta 3410 volte
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