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Miglioramento sicurezza ascensori negli edifici civili - D.M. 26.10.2005 pubblicato sulla G.U. n. 265 del 14.11.2005
Sulla G.U. n. 265 del 14.11.2005 è stato pubblicato il D.M. 26.10.2005, recante «Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE».

Il provvedimento disciplina le modalità con cui gli ascensori installati negli edifici civili prima del 25 giugno 1999 sono adeguati alle regole previste dalla norma tecnica europea UNI EN 081-80 e dalla sua appendice nazionale.

Per quanto concerne il campo di applicazione di questo nuovo decreto si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162 e riguarda ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni ed ai componenti di sicurezza utilizzati in tali ascensori.

In occasione della prima verifica periodica prevista dal DPR 162/99, effettuata dopo l’entrata in vigore del presente decreto, l’autorità competente o l’organismo di certificazione effettua l’analisi dei rischi presenti nell’impianto esaminato, secondo la norma europea UNI EN 081-80 e prescrive gli interventi necessari per il suo adeguamento, indicando i termini per gli adempimenti.

Viene inoltre indicato un calendario di scadenze per gli interventi di adeguamento:
  • Entro i sei mesi successivi alla data di verifica se i rischi accertati hanno priorità alta;
  • Da due a quattro anni se i rischi accertati hanno priorità media;
  • Da quattro a sei anni se i rischi accertati hanno priorità bassa.
In caso di particolari ed eccezionali rischi per l’incolumità delle persone l’impianto è sottoposto a fermo e devono venire indicati gli interventi ritenuti indispensabili per la prosecuzione dell’esercizio dell’impianto in condizioni di sicurezza.

Il personale tecnico incaricato della verifica deve essere in possesso di determinati requisiti:
  • Diploma di laurea in ingegneria e iscrizione al relativo albo professionale;
  • Esperienza professionale specifica, acquisita nel settore degli ascensori, per un periodo di almeno due anni;
  • Copertura assicurativa della responsabilità civile derivante dall’attività professionale, con massimale non inferiore a 2.500.000 €.

Al libretto dell’impianto, che va custodito correttamente da parte del proprietario dell’immobile, vanno allegati i risultati dell’analisi dei rischi e le prescrizioni impartite.

Inoltre vanno annotate l’avvenuta esecuzione delle prescrizioni richieste e le operazioni di manutenzione effettuate.

Per approfondimenti:
DECRETO 26 ottobre 2005
Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE.

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Fonte: Ambiente.it
News inserita il 05/12/2005 12:30:10 | News letta 3188 volte
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