Gentile dottoressa Faccini, sono una signora disabile al cento per cento e mi muovo in carrozzina. Abito in un appartamento al secondo piano di uno stabile di edilizia popolare. Ho in casa un piccolo cane, meticcio, maschio molto buono, di nove mesi. Questo animale ha cambiato la mia vita in positivo, ha riempito la casa di gioia e affetto. Mi ha aiutato a superare la mia situazione di depressione e solitudine. Ora in una riunione di condominio c'è stato menzionato il regolamento d’uso degli alloggi e un verbale di assemblea di condominio che vieta l’uso dell’ascensore agli animali. Nella mia condizione lei comprenderà come mi possa sentire. Le chiedo: mi può essere davvero vietato l’uso dell’ascensore con il cagnolino vista la mia situazione di disabilità? Tenga anche conto che in un altro appartamento del condominio, sotto il mio, vi abita una famiglia con un figlio disabile grave che mi è stato riferito essere allergico al pelo di cane.
Gentile signora, ho dovuto accorciare la sua lettera cercando di cogliere le parti più salienti. La prima cosa che le consiglio di fare è quella di chiedere un parere tecnico-legale. Può pertanto appoggiarsi all’Enpa di Parma descrivendo, come ha fatto con me, la sua situazione. Mi risulta infatti che in passato problemi come il suo siano stati risolti tramite un ufficio legale legato all’associazione. Da parte mia le posso citare ciò che scrive in merito a questo problema la rivista «Professione veterinaria» (organo di informazione dell’Associazione nazionale medici veterinari italiani) del maggio 2010. Gliene trascrivo solo una parte: «Ascensore vietato a chi sale con gli animali? Relativamente all’uso delle parti comuni, come ad esempio l’ascensore, e ad eventuali limitazioni poste a carico dei detentori di animali, va subito detto che nell’ipotesi in cui non vi sia alcun regolamento condominiale di natura contrattuale contenente un divieto di detenzione di animali e/o alcuna disposizione concernente la conduzione degli animali all’interno degli spazi comuni, occorre riferirsi esclusivamente a quanto stabilito dal codice civile, per cui qualsiasi limitazione in merito è da ritenersi illegittima in quanto lesiva del diritto soggettivo all’uso delle cose comuni del condomino detentore di animali». Relativamente poi al problema della persona disabile con problemi di allergia, che lei cita nella sua lettera, le rispondo esprimendo solo un giudizio personale: mi viene da pensare che se il cane sosta in ascensore solo per quei pochi secondi che le permettono di portarlo fuori e se lei mette in atto tutti quegli accorgimenti che mi ha descritto (cura molto l’igiene del cane, gli pulisce le zampe al rientro in condominio e sempre prima di prendere l’ascensore) mi risulta difficile pensare che Trudy possa creare un grave disagio alla persona allergica. Anche pensando che nello stesso condominio, nel suo stesso piano e sopra la famiglia con la persona allergica vi è una famiglia con tre gatti, che vanno anche sul balcone, e che, in un piano superiore, vive una famiglia con due cani a pelo lungo che, pur non usando l’ascensore, utilizza ovviamente le scale per far uscire i cani passando così di fronte all’abitazione del disabile con problemi di allergia. Ma queste sono solo mie personali considerazioni.
Condividi su Facebook Fonte: http://www.gazzettadiparma.it/ News inserita il 09/06/2010 12:03:49 | News letta 1241 volte
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