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Vecchi ascensori: da settembre maggiori obblighi

A partire dal 1° settembre 2009, entro 5 anni, tutti gli impianti ascensoristici installati entro il 24 giugno 1999 dovranno essere sottoposti a una analisi dei rischi. L'eventuale esito negativo di tale analisi potrebbe comportare la prescrizione dell'adeguamento e la contestuale impossibilità di tenere in esercizio l'impianto stesso.

L'amministratore di condominio, nell'ambito del suo mandato, è tenuto a curare il rispetto della normativa tecnica e legislativa in materia di sicurezza di tutti gli impianti installati nell'edificio amministrato. Tale adempimento si rivela particolarmente impegnativo e rischioso in quanto il legislatore, nel corso di quest'ultimo decennio, ha aggiornato in modo vertiginoso le normative in argomento (le quali non sono più esclusivamente nazionali, ma anche di derivazione europea), emanando specifiche disposizioni che hanno attribuito all'amministratore responsabilità civili e penali in ambito di manutenzione e gestione degli impianti condominiali. Alla luce delle recenti normative promulgate l'amministratore deve costantemente vigilare sull'adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti comuni.

In tale contesto risulta fondamentale la recente modifica intervenuta con D.M. sviluppo economico del 23 luglio 2009 (1) in merito alle misure e agli interventi volti all'adeguamento, nonché al progressivo e graduale miglioramento, del livello di sicurezza degli ascensori installati e messi in esercizio permanente negli edifici e nelle costruzioni in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del D.P.R. 1621 del 30 aprile 1999, collocandosi nell'ambito delineato dal T.U. sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

Cosa cambia
Attualmente in Italia sono presenti 765 mila impianti ascensoristici (prima nazione al mondo per numero di ascensori in esercizio), di cui il 40% è in funzione da più di 30 anni, mentre quasi il 70% non è equipaggiato con le più moderne tecnologie che ne facilitano l'utilizzo da parte di persone anziane e disabili.
Cominciamo col distinguere due tipologie di ascensori: quello elettrico (a contrappeso) e quello oleodinamico (o idraulico). Il primo, tradizionalmente il più utilizzato in passato, consiste di un argano posto in alto in un vano tecnico (nel quale è installato anche il quadro elettrico e di comando), dal quale scendono le funi che sostengono la cabina da una parte e un contrappeso dall'altra. Il secondo, invece, è dotato di un pistone, posto in basso nella fossa, che solleva per via indiretta la cabina utilizzando una puleggia e delle funi; è senz'altro il più diffuso, ma più lento rispetto al primo e comunque inadatto a edifici con più di 7-8 piani: in palazzi più elevati, infatti, il rapporto costo-prestazioni è senz'altro a favore di quello elettrico.
 
Ascensori elettrici a fune da sottoporre ad analisi dei rischi

420.000

Ascensori idraulici da adeguare

280.000

Dal 25 giugno 1999 è in vigore in Italia la direttiva 95/16/CE (Direttiva ascensori), che definisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per componenti e ascensori installati e messi in esercizio permanente negli edifici e nelle costruzioni in data anteriore all'entrata in vigore del medesimo D.P.R. Tale normativa prevedeva due categorie di verifica per gli impianti ascensoristici:
- l'ordinaria o periodica, da effettuarsi ogni biennio, diretta ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche: tali operazioni sono eseguite dal manutentore sotto la vigilanza del verificatore;
- la straordinaria, che deve essere compiuta, a spese del proprietario, allorquando la verifica ordinaria ottiene un verbale di verifica negativo e dopo aver rimosso le cause che hanno determinato questo esito.
Con il nuovo D.M. sviluppo economico del 23 luglio 2009, entrato in vigore il 1° settembre scorso, tutti gli impianti devono essere sottoposti a verifica straordinaria. Il proprietario dell'impianto (o il suo legale rappresentante), in occasione della prima verifica periodica già programmata dall'ente (Organismo notificato o ASL o Ispettorato del Lavoro) che ha in affidamento l'ascensore, deve richiedere l'effettuazione di una verifica straordinaria finalizzata all'analisi delle situazioni di rischio presenti nell'impianto in riferimento alla norma tecnica più recente (UNI EN 81-80).
Il provvedimento si propone di ottenere il progressivo e graduale miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di ascensori attraverso l'analisi delle situazioni di rischio presenti negli impianti stessi e alla conseguente adozione di appositi interventi di adeguamento mirati.
In base all'art. 5 del decreto, nel caso in cui i necessari interventi di adeguamento della sicurezza prescritti (per i quali il proprietario è diretto responsabile della corretta esecuzione) non venissero eseguiti, l'impianto ascensore va messo fuori esercizio. Una volta effettuata la verifica straordinaria (tabella 1) e rapportata in un verbale, il proprietario dell'ascensore dovrà quindi prodigarsi all'effettuazione degli interventi di adeguamento (tabella 2). Per questi il D.M. specifica tempi e modalità secondo tre tabelle (A, B, C) di priorità allegate allo stesso.
 


TABELLA 1 Calendario per le verifiche straordinarie.

Ascensori installati prima del 15 novembre 1964

entro due anni (31 agosto 2011)

160.000

Ascensori installati prima del 24 ottobre 1979

entro tre anni (31 agosto 2012)

205.000

Ascensori installati prima del 9 aprile 1991

entro quattro anni (31 agosto 2013)

170.000

Ascensori installati prima del 24 giugno 1999

entro cinque anni (31 agosto 2014)

165.000

Dati tratti da "Per i vecchi ascensori è l'ora del lifting", a cura di E. Fornasari, Il Sole 24 ORE del 3.8.2009.

 

TABELLA 2 Calendario per gli interventi di adeguamento.

Per le situazioni di rischio riportate nella tabella A

Entro 5 anni dalla verifica

Per le situazioni di rischio riportate nella tabella B

Entro 10 anni dalla verifica

Per le prescrizioni riportate nella tabella C (a bassa priorità)

Possono essere eseguite quando ci saranno successivi interventi di modernizzazione

All'art. 6, infine, il decreto riporta alcuni adeguamenti specifici (sempre secondo la norma UNI EN 81-80), non compresi nelle tabelle A, B e C, per i quali è responsabilità del proprietario richiedere esplicitamente l'adozione di misure opportune:
- per assicurare l'accessibilità ai disabili;
- contro gli atti vandalici;
- per assicurare un comportamento sicuro in caso d'incendio.
Sia le verifiche straordinarie e sia, soprattutto, gli interventi di adeguamento hanno tempistiche piuttosto lunghe che permettono di intervenire gradualmente sugli impianti per migliorarne i livelli di sicurezza.

Amministratore di condominio e responsabilità
Il nuovo decreto riapre nuovamente il problema della disciplina della sicurezza e delle connesse responsabilità cui è tenuto l'amministratore di condominio: si tratta di una tematica di particolare interesse e attualità, tanto da fornire spunti di riflessione e approfondimento del dibattito anche in tema di responsabilità condominiali, alla luce del nuovo T.U. sicurezza del lavoro recepito dal D.Lgs. 81/2008.
La finalità essenziale del D.Lgs. 81/2008, il cui compito è quello di riordinare e coordinare l'articolato panorama normativo oggi presente in materia di sicurezza e salute sul lavoro, è quella di ridurre gli infortuni sul lavoro e di migliorare le condizioni di sicurezza attraverso una migliore prevenzione degli infortuni stessi e la predisposizione di principi all'uopo destinati a modernizzare la legislazione vigente nella materia. Inoltre, da una lettura complessiva del testo normativo, appare evidente come gli obblighi di sicurezza gravino altresì sul condominio in quanto luogo ove viene svolta un'attività di lavoro. Il condominio, praticamente, deve individuare i rischi e i pericoli presenti in tutta la sua struttura; elaborare un apposito documento, appunto, di valutazione rischi; nominare un responsabile della sicurezza; rendere edotti tutti i fornitori che dovessero svolgere la propria attività nel condominio circa tali rischi rilevati attraverso la consegna del DVV; predisporre un piano sanitario.
Il datore di lavoro, configurabile nel caso del condominio nella persona dell'amministratore, dovendo effettuare la valutazione, oltre a verificare i rischi riguardanti le attrezzature di lavoro, le sostanze o i preparati chimici impiegati, la sistemazione dei luoghi di lavoro, dovrà tener conto anche dei rischi collegati allo stress "lavoro-correlato", secondo l'Accordo europeo.
In tale contesto pare condivisibile l'opinione di quella parte della dottrina (2) che ritiene sussistente la responsabilità indiretta del condominio, di cui all'art. 2049 cod. civ., nei confronti dei terzi per i fatti dannosi commessi dall'amministratore, dal portiere, dagli addetti alla pulizia o alla manutenzione degli impianti comuni o comunque da tutti coloro legati al condominio stesso da un rapporto di lavoro o di incarico di esecuzione di opere, che importi un vincolo di dipendenza, vigilanza e sorveglianza, anche solo temporaneo.
Non v'è dubbio che l'amministratore non può essere considerato destinatario diretto degli obblighi scaturenti dalla normativa sulla sicurezza, ma tutt'al più responsabile di un mero obbligo di informazione anche nel caso degli ascensori; obblighi, invece, gravanti esclusivamente in capo a ciascun condomino con le conseguenti responsabilità configurabili in caso di violazione degli stessi.
Da ultimo, il Ministero del lavoro ha chiarito (3) che il D.Lgs. 81/2008 trova applicazione anche nel condominio nei confronti dei lavoratori che nell'ambito di questo svolgano un'attività di lavoro. Nei riguardi di questi ultimi, l'art. 3 stabilisce che trovano applicazione, oltre agli obblighi di informazione e formazione previsti dagli artt. 36 e 37 dello stesso decreto, anche dispositivi di protezione individuali, in base alle mansioni assegnate e che, qualora il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, queste siano conformi alle disposizioni contenute nel Titolo III.
__
(1) Il decreto pone fine a una situazione di stallo venutasi a creare nel settore ascensoristico a seguito di un precedente decreto del 26 ottobre 2005 a firma dello stesso Scajola, privo però di un regolamento attuativo. A tale decreto aveva fatto seguito, nel gennaio 2006, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della norma tecnica UNI EN 81-80 contenente i punti di adeguamento degli ascensori e rimasta inattuata. Questo nuovo intervento normativo non è stato ben accolto. Infatti, la Confedilizia, in un recente convegno tenutosi a Piacenza il 14 settembre 2009, ha assunto una posizione critica sul decreto riservandosi, se non venisse modificato, anche di impugnarlo avanti la giustizia amministrativa, come già ha fatto in occasione di un precedente provvedimento sempre del ministro Scajola e sempre in materia di ascensori. Il decreto appena varato impone a condòmini e proprietari di casa ingenti spese (circa 15.000 euro per ascensore, per un totale in tutta Italia di 6 miliardi di euro, secondo calcoli delle imprese del settore).
(2) F. Moscatelli, L'amministratore condominiale come garante della sicurezza, atti del convegno Arsaci - Bergamo 15 gennaio 2005.
(3) Cfr. www.lavoro.gov.it (Sezione Sicurezza Lavoro).

Tratto da Consulente Immobiliare, Il Sole 24  Ore, n.848, pag. 19604 a cura di Ivan Meo e Angelo Pesce



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Fonte: http://www.edilio.it
News inserita il 11/12/2009 10:13:11 | News letta 1231 volte
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