Tribunale Anffas. Casa inaccessibile? Il condominio deve installare il servoscala
Il piccolo Simone, costretto a muoversi in sedia a ruote, deve essere preso in braccio dai genitori sia per raggiungere la sua classe, sia per raggiungere la sua casa. Spetta al Comune intervenire sull’istituto scolastico, mentre il condominio dovrà autorizzare l’installazione del servoscala, a spese della famiglia
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ROMA - Simone ha 5 anni e si sposta in sedia a ruote, a causa di una tetraparesi spastica ipoposturale. Per entrare e uscire dalla sua classe di scuola materna deve essere preso in braccio ogni giorno dai suoi genitori: la sua aula è al piano seminterrato e non ci sono servoscala né ascensori. Anche per uscire ed entrare da casa Simone deve essere preso in braccio: abita al IV piano di una palazzina senza ascensore. I genitori si rivolgono da una parte al Comune, perché risolva il problema della scuola, dall'altra ai condomini, perché autorizzino l'installazione di un servoscala, a spese della famiglia. Ma il Sindaco non risponde, i condomini si oppongono. I genitori, allora, si rivolgono al giudice tutelare e poi sottoscrivono un ricorso senza l'assistenza di un avvocato: ma alla cancelleria del Tribunale non lo accettano, proprio per la mancanza di un legale.
E' su questa spinosa questione che si è pronunciato, nei giorni scorsi, il Tribunale dei diritti dei disabili, riunitosi a Ferrara per la sua XII sessione. Un caso che rientra nell'ambito giuridico della legge 67/2006, la quale sanziona chi discrimina le persone con disabilità e i loro familiari.
Per quanto riguarda l'istituto scolastico, "è auspicabile che l'amministrazione comunale competente asi attivi rapidamente per agevolare gli spostamenti di Simone da un piano all'altro dell'Istituto scolastico, quantomeno mediante l'installazione di un servoscala". Qualora il Comune non si attivasse, la famiglia potrà impugnare dinanzi al giudice civile "lo speciale procedimento introdotto dall'art. 3 della legge 1 marzo 2006, n. 67: questa, nel farsi carico della piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità di cui alla legge 104/1992, prevede misure di tutela giurisdizionale avverso atti e comportamenti, anche omissivi, da parte di privati ed enti pubblici, che comportino discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità". Inoltre, in base alla stessa legge, "persona con disabilità che ritiene di avere subito un atto discriminatorio, sia da parte del privato che della pubblica amministrazione, può depositare il ricorso, anche personalmente (quindi senza l'assistenza del difensore, che rimane facoltativa), nella cancelleria del tribunale civile, chiedendo al giudice la cessazione del comportamento discriminatorio, oltre che, eventualmente, il risarcimento del danno".
Per quanto riguarda il condominio, il Tribunale richiama le legge 9 gennaio 1989 n.13, recante "disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati". Il tribunale di Firenze, poi, con sentenza 10 novembre 2004, ha stabilito che "in tema di barriere architettoniche, per effetto del disposto dell'art. 2 legge n. 13/1989, deve riconoscersi il diritto del singolo condomino di installare - a proprie cure e spese - servoscala o strutture mobili facilmente amovibili". I genitori di Simone potranno quindi "far pervenire all'amministratore del condominio una comunicazione scritta con cui lo mettono al corrente dell'intenzione di installare, a propria cura e spese, un servoscala, corredando, eventualmente, detta comunicazione con un progetto tecnico di massima. Effettuati tali opportuni adempimenti, i genitori di Simone potranno autonomamente eseguire (a loro spese, come già detto) l'installazione del servoscala o di altre strutture mobili facilmente rimovibili".
Condividi su Facebook Fonte: www.superabile.itNews inserita il 16/10/2009 09:42:11 |
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