Ascensori. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria: l’Iva al 10% diventa permanente
Agevolati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio
24/09/2009 – L’Iva agevolata al 10% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio diventa permanente. È quanto prevede il disegno di Legge Finanziaria per il 2010 approvata dal Consiglio dei Ministri di martedì scorso.
Finora il regime agevolato è stato prorogato di anno in anno, da ultimo con la Finanziaria 2008 che l’ha previsto fino a tutto il 2011. L’articolo 2, comma 8, della manovra per il 2010 modifica il comma 18 dell’articolo 1 della Finanziaria 2008, aggiungendo agli anni 2010 e 2011 anche gli anni 2012 e successivi.
Si concretizza così la decisione presa dall’Ecofin, il Consiglio dei ministri dell’Economia europei, nel marzo scorso. “Dall’Ue abbiamo avuto la conferma della trasformazione da temporaneo a permanente del regime Iva agevolato per l’edilizia”, aveva annunciato il ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, al termine dell’incontro, e aveva aggiunto: “considerando gli obiettivi che abbiamo per la politica edilizia, mi sembra un dato importante” (leggi tutto).
Successivamente la Direttiva Europea 2009/47/CE del 5 maggio 2009 ha previsto la possibilità per gli Stati membri di ridurre al 10% l’imposta sul valore aggiunto sui lavori ad alta intensità di manodopera. La direttiva, emanata il 5 maggio 2009, è entrata in vigore all’inizio di giugno (leggi tutto).
L’Iva agevolata al 10% si applica agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa, sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione. I beni significativi, espressamente individuati dal DM 29 dicembre 1999, sono: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza.
Per l’applicazione dell’Iva al 10% non è necessario alcun adempimento come, invece, previsto per la detrazione Irpef del 36%. Ad esempio, non si deve inviare alcuna comunicazione al Centro Operativo di Pescara, né è richiesto il pagamento mediante bonifico.
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%. Si tratta, in particolare, delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione; dell’acquisto di beni (con esclusione di materie prime e semilavorati) forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Dpr 380/2001 “Testo Unico in materia edilizia”.
L’Iva al 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
Condividi su Facebook Fonte: www.edilportale.comNews inserita il 29/09/2009 12:12:41 |
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