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Agevolazioni fiscali per l’ascensore

Ogni singolo condomino può liberamente decidere di installare un ascensore nel cavedio condominiale senza, per questo, chiedere e ottenere l’autorizzazione dell’assemblea; la condicio sine qua non affinché ciò sia legittimo è che lo stesso condomino abbia ricevuto il preventivo nulla osta del Comune, grazie al quale beneficiare della detrazione Irpef del 36%. Lo “sconto” fiscale riguarderà esclusivamente la quota di spesa imputabile allo stesso condomino sulla base della tabella condominiale di ripartizione millesimale. L’installazione del suddetto impianto di ascensore è considerato, infatti, un intervento di manutenzione straordinaria, in grado di migliorare l’accessibilità dell’edificio ovvero di contribuire ad abbattere le barriere architettoniche; proprio per questo non arreca alcun danno agli altri condomini bensì benefici in regime di comunione aperta.

In sostanza, il condomino che intende provvedere all’installazione dell’ascensore potrà beneficiare di una detrazione di importo massimo pari a 48 mila euro, ovvero limite sul quale calcolare la percentuale di detrazione del 36%; ne deriva che la somma massima detraibile non potrà superare i 17.280 euro. E’ questo il parere fornito dall’Agenzia delle Entrate contenuto nella risoluzione 264/E del 25 giugno 2008 per “correggere” una pronuncia della direzione Regionale che, in precedenza, non aveva concesso il beneficio fiscale ritenendo che, ai fini della detrazione in caso di interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, fosse necessario allegare alla comunicazione di inizio lavori anche la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, senza le quali appunto non sarebbe stato possibile applicare lo sconto Irpef del 36%.

News pubblicata su www.condomini.org



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Fonte: condomini.org
News inserita il 27/06/2008 11:49:57 | News letta 7727 volte
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