Decreto legislativo n. 112 del 25/06/2008 annulla attuazione art. 13 del DM 37/2008
Il 25 giugno è stato soppresso l’art. 13 del DM 37/2008, dove venivano richieste la reperibilità della documentazione e delle certificazioni degli impianti esistenti in caso di compravendita degli immobili. Quindi allo stato attuale il DM 37/2008 rimane in vigore, con tutti i nuovi vincoli, e con l’abrogazione del solo art. 13.
Riportiamo qui in basso l’articolo n. 35, del decreto legislativo n. 112 del 25/06/2008, e l’articolo n. 13, del DM 37/2008, quest’ultimo attualmente non più valido.
Art. 35. Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici
1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
2. L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 è soppresso.
Art. 13 Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell’immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all’avente causa.
L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all’articolo 7, comma6.
2. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile.
Si ricorda che le dichiarazioni di conformità rese ai sensi di tale decreto devono essere redatte sul nuovo modello dal 27/03/08 (Vedere allegato I del DM stesso).
Condividi su Facebook Fonte: News inserita il 27/06/2008 10:16:20 |
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