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Guida sulla sicurezza elettrica del condominio: Ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici - [seconda parte | Responsabilità per l’installazione di ascensori, piattaforme elevatrici e montacarichi]

[Parte prima]

Le responsabilità dell’amministratore per l’installazione di un ascensore.
Il DPR 162/99 dispone che gli impianti di ascensori devono essere progettati, realizzati e commercializzati secondo la Direttiva Europea 95/16/CE; l’applicazione delle norme armonizzate, come definite nell’art. 2, comma 1.1 del DPR 162/99, garantisce la presunzione di conformità dell’impianto ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute definiti dalla Direttiva.
L’installazione di un ascensore prevede un’interazione tra le attività dell’installatore dell’ascensore e quelle dell’impresa costruttrice dell’edificio e uno scambio di informazioni tra installatore e proprietario. Tali attività comportano la fornitura di materiali e la prestazione di mano d’opera relative a parecchi lavori accessori non facenti parte propriamente dell’impianto, ma necessari sia per le operazioni di montaggio sia per la messa in esercizio dell’impianto stesso, per i quali sono richiesti specifici adempimenti burocratici.
Al termine dell’installazione per ottenere la dichiarazione di conformità CE dall’installatore, in ottemperanza agli obblighi definiti nel DPR 30 aprile 1999, n. 162, occorre che l’amministratore si assicuri dell’esistenza della documentazione da cui risultino gli accordi intercorsi tra installatore e proprietario circa:

  • l’uso previsto dell’ascensore;
  • le condizioni ambientali;
  • i problemi di ingegneria civile3;
  • altri aspetti relativi al luogo di installazione.
In particolare, questa documentazione deve comprendere:
  • dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di alimentazione dell’ascensore ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 46;
  • per le attività soggette al controllo di prevenzione incendi (DM 16 febbraio 1982) il Certificato di prevenzione incendi rilasciato ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37, o documento equivalente ai sensi del comma 5 del citato art. 3 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37;
  • dichiarazione di idoneità delle strutture (atte a sopportare i carichi indotti dall’ascensore), redatta e firmata da un tecnico abilitato.
Il proprietario di un nuovo ascensore o il suo legale rappresentante, entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto (rilasciata dall’installatore), deve inviare al comune competente per territorio (o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto) una comunicazione relativa alla messa in servizio dell’ascensore, redatta in conformità al comma 2 dell’articolo 12 del DPR 30 aprile 1999, n. 162.
L’ufficio competente del comune assegna all’impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.

Le responsabilità dell’amministratore per l’installazione di un montacarichi o di una piattaforma elevatrice.
Il DPR 459/96 dispone che i montacarichi e le piattaforme elevatrici devono essere progettati e realizzati secondo le direttive di riferimento, successivamente riepilogate nella Direttiva 98/37/CE.
Per l’installazione di un montacarichi o di una piattaforma elevatrice si adotta una procedura che differisce da quella descritta al paragrafo precedente per un ascensore solo nei seguenti punti:

  • la dichiarazione di conformità CE è rilasciata dal fabbricante e non dall’installatore;
  • l’installatore deve comunque rilasciare una dichiarazione nella quale attesti di aver installato il montacarichi o la piattaforma elevatrice in conformità alle istruzioni di montaggio rilasciate dal fabbricante (vedere Legge 46/90).
L’amministratore deve comunque prendere tutte le misure idonee a garantire che il montacarichi o la piattaforma elevatrice siano usati esclusivamente con le modalità indicate dal fabbricante.



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Fonte: Integrazione alla Guida alla sicurezza elettrica nel condominio - Prosiel
News inserita il 18/01/2008 12:45:17 | News letta 4661 volte

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