Sentenza storica. Studi di settore inutili con i bilanci
Di fronte ad un bilancio depositato, la non congruità rispetto allo studio di settore vale ben poco. E’ quanto ha stabilito la Commissione tributaria di Firenze dopo il ricorso presentato da un’azienda locale che aveva impugnato l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per l’anno di imposta 2004. I dirigenti di Confartigianato Imprese Pistoia esultano: la sentenza sancisce infatti, in sostanza, che se l’Amministrazione finanziaria vuole recuperare eventuali maggiori imposte dovute in base all’applicazione dello studio di settore deve fornire le prove che rivelano che il contribuente ha dichiarato ricavi e dati non veritieri.
L’onere della prova, insomma, non è (come vorrebbe l’Amministrazione finanziaria) a carico del contribuente che deve dimostrare la propria “innocenza”, ma spetta piuttosto all’Agenzia delle entrate dimostrare la colpevolezza dello stesso. E questo, nel caso di una società di capitali obbligata per legge a depositare il bilancio presso la Camera di commercio, significa che l’Agenzia delle entrate dovrebbe denunciare che c’è un falso in bilancio, spostando in sede penale la discussione della vicenda. “Il deposito del bilancio – recita la sentenza – riveste un carattere pubblico, nel senso che tutti possono prenderne visione. Il bilancio depositato è pertanto un documento ufficiale e fa’ piena fede del suo contenuto, per cui non si possono contestare i dati in esso raccolti, se non con querela di falso”.
Per le società di capitali, dunque, non c’è alcun dubbio: il bilancio o è falso o è sovrano. Ma c’è di più. Di qualsiasi impresa si tratti, non tocca comunque all’imprenditore discolparsi di fronte ad un’eventuale non congruità rispetto allo studio di settore, ma all’Amministrazione finanziaria dimostrare che sta tentando di evadere il fisco.
Nella stessa sentenza, infatti, si legge che “la Commissione osserva che la natura degli studi di settore possa farsi rientrare tra le cosiddette presunzioni semplici che a mente del disposto di cui all’art. 39 Dpr n. 600/73, hanno valenza purchè siano gravi, precisi e concordati, ma che come tali, come anche ricordato dal Legislatore nonché dalla Commissione Firenze del Senato, con risoluzione del 1 Agosto 2007, impongono all’Amministrazione Finanziaria l’onere della prova, dato che il semplice scostamento dei ricavi non costituisce di per sé presunzione semplice che giustifica l’accertamento”.
“E’ una sentenza che fa’ storia e giurisprudenza amministrativa – sottolinea il presidente di Confartigianato Pistoia Massimo Donnini – che dà ragione a chi, come noi, si è sempre battuto contro l’uso degli studi di settore per applicare una vera e propria minimum tax. Gli studi di settore non erano nati con questo spirito, ma oggi sono diventati uno strumento di oppressione e ricatto fiscale. La sentenza della Commissione tributaria di Firenze apre nuove prospettive e dà agli imprenditori la possibilità di far valere le proprie, legittime ragioni”.
Condividi su Facebook Fonte: Articolo del giornale “La Nazione”, sab. 15 dicembre 2007News inserita il 14/01/2008 11:09:39 |
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