Indicazione in fattura del costo della manodopera - Agenzia delle Entrate
Quesito pubblicato sulla Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 16/02/2007.
3.2 Indicazione in fattura del costo della manodopera
D. La legge finanziaria 2007, nel prorogare le agevolazioni fiscali previste, ai fini dell’Irpef e dell’Iva, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ha previsto che le stesse spettino a condizione che in fattura sia indicato il costo della manodopera. Al riguardo, si chiedono chiarimenti circa le tipologie di interventi cui si riferisce l’obbligo in discussione, le modalità con cui debba essere rispettato tale obbligo e le tipologie di contratto interessate.
R. La legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 387) ha prorogato per il medesimo anno le agevolazioni fiscali previste, ai fini dell’Irpef e dell’Iva, in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Si tratta di una detrazione, riconosciuta ai fini dell’Irpef, in misura pari al trentasei per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, nel limite di euro 48.000 per ciascuna unità immobiliare, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d), dell’art. 31, primo comma, della legge n. 457/78, e dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del dieci per cento sulle prestazioni aventi ad oggetto gli stessi interventi.
Nel prorogare le agevolazioni fiscali sopra citate, detta legge finanziaria ha previsto, altresì, al comma 388, che le stesse spettino a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
Tale obbligo - inizialmente previsto dall’art. 35, comma 19, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per la sola detrazione ai fini Irpef delle spese sostenute a decorrere dal 4 luglio 2006 - è stato introdotto al fine di contrastare il lavoro irregolare nel settore dell'edilizia.
La legge finanziaria 2007 ha previsto che l’obbligo di evidenziazione in fattura del costo della manodopera sia necessario anche per la fruizione dell’agevolazione di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, consistente nell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10 per cento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c), e d) della legge n. 457 del 1978.
Circa le modalità con cui deve essere rispettato l’obbligo in discussione si fa presente, in primo luogo, che il costo della manodopera può essere indicato quale dato complessivo, senza che sia necessaria una evidenziazione puntuale in ordine ai singoli dipendenti impiegati.
Inoltre, si precisa che nel caso di una ditta individuale, che renda la prestazione di servizio attraverso l’attività del solo titolare, non andrà indicato alcun costo per la manodopera da lui prestata. Peraltro dovrà essere fatta menzione di tale circostanza nella fattura emessa.
Nel caso di un'impresa con dipendenti, in cui anche il datore di lavoro partecipa alle fasi di lavoro, l'imprenditore avrà l’obbligo di specificare il costo della manodopera impiegata, al netto del costo riferibile al proprio apporto di lavoro.
Circa le tipologie di contratto interessate, non espressamente indicate nella norma, si precisa che anche nel caso in cui i lavori siano effettuati dalla ditta incaricata, avvalendosi, in tutto o in parte, delle prestazioni lavorative rese da un soggetto non dipendente che opera in forza di un contratto di opera o di un subappalto, nella fattura dovrà essere fatta menzione di tale circostanza, evidenziando sia il costo della manodopera impiegata direttamente, sia quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori, secondo l'ammontare da questi ultimi comunicato.
Ciò in quanto il predetto costo rileva, comunque, come costo complessivo della manodopera per l'esecuzione dell'intervento oggetto dell'agevolazione fiscale in materia di recupero del patrimonio edilizio.
Infine, si ritiene che la norma debba intendersi applicabile, oltre che ai contratti d'appalto e d'opera, anche alle ipotesi contrattuali riconducibili alla categoria delle cessioni di beni con posa in opera degli stessi.
Visualizza il testo completo della circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 16/02/2007
Condividi su Facebook Fonte: Agenzia delle EntrateNews inserita il 05/03/2007 11:27:23 |
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