Ascensore condominiale e spese di manutenzione
di Fulvio Mammana - L'ascensore condominiale rientra tra le parti comuni soggette all'articolo 1117 c.c.. La Giurisprudenza prevede che per la manutenzione e la ripartizione spese dell'impianto ascensore venga applicata la stessa disciplina valevole per le scale condominiali basata sull'articolo 1124 c.c. che stabilisce: le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo . Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Riassumendo L’art. 1124 cc, prevede che le spese di manutenzione e ricostruzione scale vengano ripartite tra i condomini dei diversi piani a cui le scale servono metà in base alle tabelle millesimali e metà in base all'altezza del piano. Su questo principio si basa la ripartizione delle spese ordinarie dell'impianto ascensore del condominio.
Diverso discorso viene aperto per le spese straordinarie dell'ascensore. Qualora le spese straordinarie riguardano la sostituzione o ricostruzioni di parti rovinate o danneggiate per usura (quindi per causa di un utilizzo prolungato) la ripartizione delle suddette spese viene effettuata in base alla relativa tabella ascensore basata sull'art. 1124 c.c. . Nel caso invece di spese particolarmente onerose che riguardano ricostruzione o adeguamento di parti il cui deterioramento non è imputabile alla sola usura da utilizzo (adeguamento impianto elettrico, sostituzione porte ascensore , ecc.) la ripartizione spese straordinarie viene effettuata in base alle tabelle millesimali generali. Su questo punto bisogna specificare che alcuni condomini dispongono di una doppia tabella spese ascensore (elaborata nel momento della costituzione del condominio), una relativa alle spese ordinarie ed una relativa alle spese straordinarie in modo da meglio ripartire le spese in base agli esempi suindicati.
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Condividi su Facebook Fonte: www.cataniapolitica.itNews inserita il 27/11/2012 11:27:59 |
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