Volendo installare un ascensore / piattaforma nel condominio dove abito, chiedo se possiamo ottenere fatturazione con l’Iva al 4%, tenuto conto che l’ascensore stesso, per definizione, è un’opera finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche. E. A. Parma
Dr Antonio Russo CONSULENTE ASSOCIAZIONE PROPRIETÀ EDILIZIA DI PARMA Il Dpr 26 ottobre 1972, n 633 (istitutivo dell’Iva), Tabella A, parte II, prevede, al n. 41-ter, che siano assoggettate all’aliquota del 4% le «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche». In via preliminare, sembra opportuno cercare di chiarire cosa si intenda per “barriere architettoniche”. La fonte normativa principale è costituita dalla Legge 9 gennaio 1989, n 13. Si possono definire le “barriere architettoniche” come: qostacoli fisici fonte di disagio per la mobilità di chiunque e, in particolare per coloro che hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea; - ostacoli che impediscono o limitano a chiunque la agevole e sicura utilizzazione di parti, attrezzature, componenti di edifici; - la oggettiva mancanza di accorgimenti o segnalazioni che permettano l’orientamento e la riconoscibilità di possibili fonti di pericolo per chiunque e, a maggior ragione per non vedenti, ipovedenti o sordi. Il generico riferimento fatto dalla norma citata a “chiunque” incontri ostacoli alla mobilità, a prescindere da un soggettivo stato di disabilità, rende l’agevolazione (applicazione aliquota Iva ridotta 4%) “oggettiva”, quindi applicabile indipendentemente dal soggetto committente. In pratica, l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta opera anche se committente è un condominio (come nel caso specifico). Si usa il termine «committente» perché, in base al citato n. 41-ter, Tabella A, parte II, Decreto Iva, oggetto di agevolazione sono le prestazioni rese in forza di «contratti di appalto»: sono quindi da ritenersi escluse da agevolazione le cessioni di beni, sia pur finalizzate al superamento delle barriere architettoniche, nonché le prestazioni di servizi in forza di contratti d’opera (ad esempio, la manutenzione ordinaria degli ascensori), assoggettate tuttavia all’aliquota Iva ridotta al 10%. Attenzione. Perché si possa applicare la disposizione di cui al n. 41-ter, Tab A, parte II, Decreto Iva, è necessario che, nella fattispecie, l’impianto di ascensore presenti in ogni caso caratteristiche tali da poter essere utilizzabile anche da persone portatrici di handicap: è questa, a parere di chi scrive, la «ratio» della norma, l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio soprattutto dei soggetti più deboli. E’ bene quindi (anzi, necessario) che già in fattura sia citata la norma agevolatrice: «Dpr 26 ottobre 1972, n 633, Tabella A, parte II, n 41-ter». Può essere inoltre opportuno (ed è probabile che venga richiesta dalla impresa appaltatrice) rilasciare una «richiesta di applicazione dell’Iva ad aliquota ridotta» ai sensi della norma più volte citata, facendo riferimento anche alla Legge 9 gennaio 1989, n 13 in materia di individuazione delle «barriere architettoniche». In caso contrario (installazione di un ascensore privo degli accorgimenti tali da renderlo utilizzabile anche da parte di soggetti portatori di handicap), potrebbe rendersi applicabile la norma di cui al Decreto Iva, Tabella A, parte II, n 24 che prevede la applicazione della aliquota Iva 4% per la fornitura di «beni», escluse materie prime e semilavorati, per la costruzione di fabbricati «residenziali» con le caratteristiche di cui alla Legge 2 luglio 1949, n 408 (cd Legge Tupini). Ma allora si «entrerebbe» in una fattispecie totalmente diversa da quella esaminata sopra (deve trattarsi di un edificio «residenziale», cioè con il rispetto di un certo rapporto fra unità abitative e non abitative, deve trattarsi di «costruzione» di un nuovo edificio oppure ampliamento o completamento dello stesso, ecc). Ma sembra, dal quesito posto, che la richiesta di parere si riferisca proprio al trattamento fiscale (Iva) della installazione di un ascensore ai fini del superamento delle barriere architettoniche.
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