Estintori automatici (sprinklers) nel vano di corsa
I paragrafi 37 e 38 della bozza finale della Guida alla Direttiva ascensori dovrebbero aver messo la parola “fine” ad un problema che da lungo tempo affligge gli installatori di ascensori. Il problema riguarda la possibilità o meno di installare nel vano di corsa di un ascensore dispositivi automatici per la oppressione dell’incendio (sprinklers). Detto problema è stato ripetutamente sollevato in passato in Italia, senza che mai fosse formulata un’autorevole e definitiva soluzione. Con l’avvento in Europa del “nuovo approccio” alla salute e sicurezza dei prodotti, finalizzato alla libera circolazione di prodotti sicuri, il tema si è riproposto con l’articolo 2, comma 3, della Direttiva 95/16/CE, che recita: “Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché i vani di corsa previsti per gli ascensori non contengano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'ascensore.”
Il motivo principale per proibire la collocazione di tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell’ascensore, nel vano di corsa completamente chiuso (ovvero, nelle zone non difese, a meno di 1,50 m dalle parti mobili dell’ascensore), risiede nella considerazione che persone estranee, prive quindi delle necessarie competenze e dell’indispensabile addestramento, potrebbero:
- avere la necessità di accedere a dette apparecchiature per operazioni di controllo e manutenzione;
- venirsi quindi a trovare a contatto diretto od a portata di mano delle parti mobili dell’ascensore.
Peraltro, in molti paesi, viene richiesto dai servizi di prevenzione incendi o dalle compagnie di assicurazione di installare estintori automatici nel vano di corsa completamente chiuso. Poiché l’avviamento automatico del sistema di estinzione potrebbe compromettere il funzionamento sicuro dell’ascensore e risultare pericoloso per le persone imprigionate in cabina in caso di incendio, occorre che la suddetta installazione sia preceduta da “accordi preliminari”.
In detti accordi deve essere precisato che il “sistema automatico di estinzione deve essere considerato parte integrante dell’installazione di un ascensore” ed, in particolare, che “l’installazione dell’ascensore deve prevedere accorgimenti che assicurino ai passeggeri di essere sbarcati in un ambiente protetto prima che il sistema automatico di estinzione sia attivato” (vedi EN 81-73:2005, sul comportamento degli ascensori in caso di incendio).
In tal modo:
- il controllo e la manutenzione del sistema di estinzione dovrà necessariamente essere effettuato utilizzando le competenze e l’addestramento del personale di manutenzione dell’ascensore;
- l’avviamento automatico del sistema di estinzione non potrà in alcun caso risultare pericoloso per i passeggeri.
Condividi su Facebook Fonte: CONPIAINews inserita il 24/04/2007 11:45:52 |
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